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SISMABONUS 2020: è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022, per specifici interventi di miglioramento e adeguamento sismico dei fabbricati esistenti.

I Bonus potenziati al 110% si applicano per interventi effettuati su:

  • Parti comuni di edificio
  • Singole unità immobiliari possedute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, arti o professioni
  • Edifici unifamiliari o singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Ai fini del Superbonus 110% non ci sono limiti quantitativi per gli immobili oggetto dell’intervento

INTERVENTI TRAINANTI ED INTERVENTI TRAINATI: COSA SONO E COME FUNZIONA?

 

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Intervento trainante

Per accedere all'ECObonus 110% bisogna necessariamente effettuare almeno un intervento tra quelli definiti TRAINANTI, che può essere LOCALE, DI MIGLIORAMENTO O ADEGUAMENTO SISMICO. La scelta è demandata al tecnico. Obbligatoria la valutazione della sicurezza sismica ante e post intervento.

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Intervento trainato

Intervento complementare realizzabile in aggiunta ad un intervento TRAINANTE. Sono anch'essi detraibili al 110%.

GIUNZIONI

ADEGUAMENTO / MIGLIORAMENTO SISMICO

MASSIMALE: 

  • € 96’000 per ogni unità immobiliare
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IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

MASSIMALE: 

  • € 2’400 € / kWp fino ad un massimo di 20 kWp per unità immobiliare
  • € 1’600 € / kWp fino ad un massimo di 20 kWp per unità immobiliare, in caso di ristrutturazione.
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ACCUMULATORI PER FOTOVOLTAICO

MASSIMALE: 

  • € 1’000 € / kWh di accumulo fino ad un massimo di 48 kWh per unità immobiliare

Interventi ammessi

La detrazione potenziata al 110% spetta, sempre per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 sino al 31 dicembre 2022, per tutti gli interventi già ammessi alla detrazione. Quindi per il Sismabonus singole unità, il Sismabonus condomini e Sismabonus acquisti, negli stessi limiti di spesa già previsti, su edifici in zona 1, 2 e 3 (viene espressamente esclusa la sola zona 4).

  • Interventi antisismici generici
  • Con riduzione di una o due classi di rischio sismico
  • Con riduzione di una o due classi di rischio sismico per parti comuni di condomini e simili
  • Fabbricati demoliti e ricostruiti da imprese costruttrici e venduti entro 18 mesi

Per tali interventi, in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione Irpef del premio assicurativo è aumentata dall’attuale 19% al 90%. La detrazione spetta anche per l’installazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici se effettuata congiuntamente a uno degli interventi da Sismabonus, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

Il Sismabonus si applica agli interventi effettuati da:

  • condomìni
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  • Onlus e associazioni di volontariato
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

Un tecnico abilitato dovrà asseverare l’efficacia dei lavori alla riduzione del rischio sismico (Dm 58/2017) e la congruità delle spese. Anche in questo caso serve il visto di conformità, e il professionista che apporrà il visto verificherà anche l’asseverazione.

Il primo passo è commissionare la Valutazione della Sicurezza SIsmica, CONVENZIONALE